Il Ministro per i lavori pubblici e i provveditori alle opere pubbliche nella rispettiva competenza sono autorizzati fino al 31 dicembre 1948 a delegare alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli altri enti interessati, di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici ad opere di proprieta' delle Amministrazioni e degli enti predetti, alla cui esecuzione debba provvedersi a spese dello Stato, sempreche' i medesimi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa. Per i lavori di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo Presidenziale 29 maggio 1947, n. 649, la delega puo' essere disposta a favore dell'Ordinario diocesano e degli enti ammessi ai benefici previsti dai citati decreti, sempreche' ricorra la condizione di cui al precedente comma. Analoga facolta' spetta per l'esecuzione dei lavori al cui finanziamento si provvede con le spese autorizzate per opere straordinarie a sollievo della disoccupazione operaia. La delega puo' essere limitata anche alla sola progettazione o alla sola direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la competenza in materia di procedimenti di appalto, di liquidazione dei certificati di acconto rilasciati dalla direzione dei lavori e confermati dall'ingegnere capo del Genio civile, nonche' in materia di esecuzione del collaudo dei lavori.
Testo vigente dal 14 maggio 1948
