I contratti di mutuo, fino all'ammontare di 100 milioni, che il Provveditorato stipulera' con la Cassa depositi e prestiti o con altre banche ed istituti per l'ulteriore finanziamento occorrente per la esecuzione dell'opera prevista nel precedente articolo, saranno esenti dalla tassa di bollo e da altri diritti fiscali e saranno soggetti alla tassa fissa di registro, salvi gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari e i diritti e compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi ed agli Uffici del registro. Per poter fruire dei suddetti privilegi, sui contratti di mutuo dovra' farsi esplicita menzione che questi vengono stipulati ai fini del presente decreto.

Testo vigente dal 14 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-02-08;431~art2 · fonte del testo