Dal 1 gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:

  • a)trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
  • b)trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
  • c)trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo, ecc.;
  • d)trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1948.

Testo vigente dal 13 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-16;423~art1 · fonte del testo