Dal 1 gennaio 1948 fino a tutto il 31 dicembre 1948 sono a carico dello Stato le spese per i trasporti ferroviari effettuati per conto della Commissione pontificia di assistenza e destinati ad enti assistenziali o alle popolazioni bisognose relativamente alle sottoindicate materie:
- a)trasporti viveri per le cucine economiche, i refettori e mense popolari (esclusi i ristoranti popolari gia' ammessi a provvidenze speciali statali) che funzioneranno in tutti i centri piu' importanti;
- b)trasporti di generi alimentari ceduti gratuitamente alla popolazione bisognosa italiana;
- c)trasporti viveri e materiale per le colonie diurne, continue, festive, case del fanciullo, ecc.;
- d)trasporti viveri e materiale per le colonie estive 1948.
Testo vigente dal 13 maggio 1948
