Art. 6 — Finalità del Sistema pubblico di connettività
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Abrogato dal 14 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159.
Abrogato dal 14 maggio 2006
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 2005 al 14 maggio 2006. 205 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Al SPC sono attribuite le seguenti finalita':
tolto: a) fornire un insieme di servizi di connettivita' condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalita', qualita' e sicurezza, ampiamente graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC;
tolto: b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonche' con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualita' e la miglior fruibilita' degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese;
tolto: c) fornire un'infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l'interoperabilita' tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati;
tolto: d) fornire servizi di connettivita' e cooperazione alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, per permettere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare cosi' anche l'infrastruttura interna di comunicazione;
tolto: e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;
tolto: f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio informativo delle singole amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4 APRILE 2006, N. 159
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-28;42~art6 · fonte del testo
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