Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 13 maggio 1948 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - I prestatori d'opera, riassunti o assunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 debbono essere mantenuti in servizio almeno per trenta mesi dalla riassunzione o assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attivita' dell'azienda. Per la durata di detto periodo di trenta mesi, in caso di licenziamento per giusta causa, le persone contemplate nel comma precedente debbono essere sostituite con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 4".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;418~art1 · fonte del testo
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