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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Chiunque svolge uno o piu' servizi di investimento senza esservi autorizzato o legittimato ai sensi del presente decreto e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. La medesima pena si applica a chi offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi di investimento senza esservi legittimato ai sensi del presente decreto. Se vi e' fondato sospetto di ritenere che una societa' svolga servizi di investimento senza esservi autorizzata o legittimata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la CONSOB denunziano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile. Chiunque esercita l'attivita' di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 23, comma 4, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art37 · fonte del testo