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Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1996 al 1 luglio 1998. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Ministero del tesoro, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza, puo' disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle SIM quando:

tolto: a) risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita';

tolto: b) siano previste gravi perdite del patrimonio;

tolto: c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi o dall'assemblea straordinaria ovvero dal commissario nominato ai sensi dell'articolo 31, comma 1. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d'Italia. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi da 2 a 6, 71, 72, 73, 74, 75 e 77 del T.U. bancario, intendendosi le suddette norme riferite ai clienti della SIM in luogo dei depositanti, e alle SIM in luogo delle banche, e l'espressione "strumenti finanziari" riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Alle SIM non si applica il Titolo IV della legge fallimentare.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art32 · fonte del testo