Con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' determinata la misura delle annualita', o di parti di esse, che risulteranno liquide e cedibili e che potranno, quindi, essere scontate dalla Cassa depositi e prestiti. Con il decreto stesso, il Ministero dei trasporti assumera' impegno di corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti, alle scadenze stabilite, le annualita' o parti di esse che, come sopra determinate, formeranno oggetto dell'operazione di sconto.
Testo vigente dal 12 maggio 1948
