La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a scontare in tutto od in parte, le annualita' libere e cedibili della sovvenzione governativa chilometrica cinquantennale che, ai termini dell'art. 4 della convenzione aggiuntiva 18 dicembre 1947, approvata con decreto interministeriale 15 gennaio 1948, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio successivo, al registro n. 6, foglio n. 240, saranno liquidate alla Societa' anonima strade ferrate secondarie meridionali, con sede in Napoli, per la costruzione della ferrovia Castellammare di Stabia-Sorrento. Lo sconto delle predette annualita' verra' effettuato al saggio vigente, al momento dell'operazione, per i prestiti della Cassa depositi e prestiti.

Testo vigente dal 12 maggio 1948

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-14;413~art1 · fonte del testo