All'articolo 87 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 2, dopo le parole: "entro un termine perentorio" sono inserite le seguenti: "di 60 giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato del predetto organo";
  • b)al comma 7-bis il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1, di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione.".

Testo vigente dal 30 novembre 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-23;410~art6 · fonte del testo