Gli organici del comune di Zambana e dei ricostituiti comuni di Fai e di Nave San Rocco, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere rispettivamente superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione. Al personale gia' in servizio presso il comune di Zambana, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Testo vigente dal 16 febbraio 1948
