Gli organici del comune di Villa San Giovanni e del ricostituito comune di Fiumara, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita, la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potra' uno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione. Al personale in servizio presso il comune di Villa San Giovanni, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Testo vigente dal 23 aprile 1948
