Verifiche ispettive sulle attivita' svolte dagli enti del servizio civile universale Il rispetto delle norme per la selezione e l'impiego degli operatori volontari nonche' la corretta realizzazione dei programmi di intervento da parte degli enti di servizio civile universale sono oggetto di verifiche ispettive, effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite delle regioni e delle province autonome. Per le verifiche ispettive sugli interventi all'estero la Presidenza del Consiglio dei ministri puo' avvalersi, attraverso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e d'intesa con esso, del supporto degli uffici diplomatici e consolari all'estero. Nello svolgimento delle verifiche ispettive di cui al comma 1, resta fermo il regime delle sanzioni amministrative previsto dall'articolo 3-bis della legge 6 marzo 2001, n. 64.

Testo vigente dal 3 aprile 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40~art22 · fonte del testo