Art. 21 — Valutazione dei risultati dei programmi di intervento

La valutazione dei risultati dei programmi di intervento sui territori e sulle comunita' locali interessate e' svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106. L'esito della valutazione di cui al comma 1 e' oggetto di uno specifico rapporto annuale, redatto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche con l'eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia, e pubblicato sul sito istituzionale.

Testo vigente dal 3 aprile 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40~art21 · fonte del testo