Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 19 maggio 2016, n. 83.
Abrogato dal 26 maggio 2016
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 88 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e' sostituito dal seguente: "2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le procedure di valutazione della conformita' contemplate dall'articolo 5, e che sono muniti della marcatura CE dell'articolo 6. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati nelle anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere ai requisiti essenziali.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;40~art3 · fonte del testo
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