Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 26 maggio 2016. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I punti 5.3.1 e 5.3.2 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, 517, sono sostituiti dai seguenti: "5.3.1 Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che e' stato oggetto della prima fase della procedura deve re- care il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase. 5.3.2 La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia su carta semplice, per ciascuno strumento, un attestato di conformita' contenente i dati necessari all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati. La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora eseguiti. Il fabbricante o il suo rappresentante deve essere in grado di presentare, a richiesta, gli attestati di conformita' dell'organismo notificato.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 MAGGIO 2016, N. 83

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;40~art10 · fonte del testo