Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. 239 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ferma restando l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 452, per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, n. 1, del suindicato decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno annualmente stanziateL. 75.000.000 negli esercizi 1948-49 e 1949-50, L. 150.000.000 a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1972-73 e L. 75.000.000 per gli esercizi 1973-74 e 1974-75, il cui ammontare complessivo sara' esclusivamente destinato per la concessione dei contributi rateali indicati nell'art. 1 del presente decreto, previa l'osservanza delle norme stabilite dal su richiamato regio decreto legislativo n. 452. Qualora gli interessati non intendano usufruire dei mutui ai quali era vincolata, la concessione dei contributi rateali anzidetti, tali contributi, commisurati al 3% e in ogni caso su una spesa non superiore al 50% del capitale impiegato nelle riparazioni, ricostruzioni, costruzioni ed ampliamenti - compreso il costo del terreno e degli impianti - e al 25% del costo del nuovo arredamento, previa deliberazione del Comitato dei contributi turistici, potranno essere corrisposti direttamente agli aventi diritto, dopo il collaudo finale delle relative opere e dell'arredamento da parte del Genio civile. L'anzidetto Comitato dei contributi turistici, in relazione alla disponibilita' dei fondi concessi, puo' assegnare i contributi rateali di cui al precedente comma, anche se gli interessati non chiedano di avvalersi della facolta' stabilita col primo comma del successivo art. 6.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-09;399~art5 · fonte del testo
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