Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 11 maggio 1948 al 22 dicembre 2008. 275 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nei casi previsti dal comma terzo dell'art. 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, al supplente del professore universitario, che non ricopra altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, e' attribuito - per il periodo di effettiva prestazione di servizio - un assegno annuo commisurato allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali di gruppo A, grado 8°, se il supplente sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di gruppo A, grado 9°, se il supplente sia libero docente; di gruppo A, grado 10°, se il supplente sia cultore della materia. Ai supplenti di cui al precedente comma, competono, altresi', le indennita' di carovita e relative quote complementari, in quanto dovute, e qualsiasi altra indennita' inerente ai gradi su indicati. Al supplente che ricopra altro ufficio retribuito a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente e' corrisposta, per il periodo di effettiva prestazione del servizio, una retribuzione annua pari ai due terzi dello stipendio iniziale (esclusa l'indennita' di carovita e qualsiasi altra indennita) previsto per il dipendente statale di grado 8°, gruppo A, qualora trattisi di professore universitario di ruolo o di docente compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; di grado 9°, gruppo A, qualora trattisi di libero docente; di grado 10°, gruppo A, qualora trattisi di cultore della materia. Il trattamento di cui ai precedenti due commi spetta soltanto per la prima supplenza. Per supplenza conferita oltre la prima e', in ogni caso, corrisposta una retribuzione pari alla meta' di quella indicata nel terzo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-27;397~art1 · fonte del testo
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