All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: <<g-bis) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

  • 1)il loro fair value;
  • 2)informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
  • g-ter)per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:
  • 1)il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
  • 2)i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.>>. All'articolo 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: <<2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis) e
  • g-ter)e dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato e di fair value, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.>>. All'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: <<e g)>> sono sostituite dalle seguenti: <<, g), g-bis) e g-ter)>>.

Testo vigente dal 23 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;394~art6 · fonte del testo