All'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: <<d-bis) in relazione all'uso da parte delle imprese incluse nel bilancio consolidato di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio complessivi:

  • 1)gli obiettivi e le politiche delle imprese in materia di gestione del rischio finanziario, comprese le loro politiche di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
  • 2)l'esposizione delle imprese al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidita' e al rischio di variazione dei flussi finanziari.>>.

Testo vigente dal 23 febbraio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-30;394~art5 · fonte del testo