Istituzione del Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche Presso il Dipartimento per lo sport e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche, di seguito indicato come «Registro». Il Registro e' interamente gestito con modalita' telematiche. Il trattamento dei relativi dati e' consentito alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. ((E' altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.))

Testo vigente dal 5 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 marzo 2021 al 5 settembre 2023. 16 parole aggiunte.

… alle pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento dei propri fini istituzionali. aggiunto: E' altresi' consentito l'accesso al registro alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39~art4 · fonte del testo