Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 ottobre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1997 al 8 ottobre 2005. 160 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'esercizio del diritto di accesso consiste nella possibilita', su istanza del richiedente, di duplicazione o di esame delle informazioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Il responsabile del procedimento, le modalita' e le forme per l'esercizio del diritto di accesso sono individuati, in quanto applicabili, dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e successive modifiche e integrazioni. Le autorita' pubbliche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, nell'ambito della propria organizzazione, strutture idonee a garantire l'effettivita' dell'accesso alle informazioni in materia ambientale senza ulteriori oneri a carico dello Stato. La visione e l'esame delle informazioni di cui al comma 1 deve essere disposta a titolo gratuito; il rilascio di copie di atti e la duplicazione di tali materiali e' subordinato al rimborso dei costi relativi alla riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, di diritti di ricerca e di visura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 195

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;39~art5 · fonte del testo