Fermo restando per gli agenti subalterni dell'Amministrazione postale-telegrafica l'obbligo del pagamento di meta' dell'ammontare delle divise uniformi di cui al regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, e' corrisposta, in occasione della fornitura delle divise (invernale ed estive) effettuata sino al 31 dicembre 1946, e per una volta sola, una indennita' pari ad un sesto del costo delle divise stesse.
Testo vigente dal 10 maggio 1948
