Fermo restando per gli agenti subalterni dell'Amministrazione postale-telegrafica l'obbligo del pagamento di meta' dell'ammontare delle divise uniformi di cui al regio decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1058, e' corrisposta, in occasione della fornitura delle divise (invernale ed estive) effettuata sino al 31 dicembre 1946, e per una volta sola, una indennita' pari ad un sesto del costo delle divise stesse.

Testo vigente dal 10 maggio 1948

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-22;387~art1 · fonte del testo