All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque». All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire dieci milioni a lire cento milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquemilacentosessantaquattro a euro cinquantunomilaseicentoquarantacinque». All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro duemilacinquecentottantadue a euro venticinquemilaottocentoventidue». All'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro». All'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire tre milioni a lire trenta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro millecinquecentoquarantanove a euro quindicimilaquattrocentonovantatre». All'articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantaquattro».

Testo vigente dal 28 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-23;384~art8 · fonte del testo