Dopo il comma 5 dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai titolari di licenza individuale, i quali sono tenuti a comunicare all'Autorita' di regolamentazione del settore postale le procedure elaborate per la trattazione dei reclami degli utenti. L'Autorita' puo' richiedere modifiche alle procedure anzidette.».

Testo vigente dal 28 gennaio 2004

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-12-23;384~art7 · fonte del testo