Il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorita' competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione e' disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.

Testo vigente dal 14 marzo 2016

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

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