Cessazione della competenza sull'esecuzione dell'autorita' giudiziaria italiana Qualora la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza legale e abituale nello Stato italiano, il procuratore generale presso la corte di appello informa l'autorita' competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la corte di appello puo' decidere, su richiesta del procuratore generale, senza formalita', di rimettere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.

Testo vigente dal 14 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;38~art15 · fonte del testo