Le indennita' per i presidenti di Corte di assise e per i consiglieri ed i giudici istruttori, stabilite nella tabella Q annessa al vigente ordinamento giudiziario, sono elevate alle misure indicate nella tabella D allegata al presente decreto, vistata dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.
Testo vigente dal 5 maggio 1948
