Le indennita' di carica e di toga, stabilite rispettivamente dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, e dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Corpo della giustizia militare, e degli avvocati e procuratori dello Stato, sono elevate alle misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.
Testo vigente dal 5 maggio 1948
