Le indennita' di carica e di toga, stabilite rispettivamente dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, e dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 400, a favore dei magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Corpo della giustizia militare, e degli avvocati e procuratori dello Stato, sono elevate alle misure indicate nelle tabelle A e B allegate al presente decreto, vistate dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per il tesoro.

Testo vigente dal 5 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-10;375~art1 · fonte del testo