Art. 7 — Rinnovo e riesame
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
Abrogato dal 7 maggio 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
Abrogato dal 7 maggio 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1999 al 7 maggio 2005. 303 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'autorita' competente, a partire dalla data fissata in attuazione dell'articolo 4, comma 11, rinnova ogni cinque anni le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale confermandole o aggornandole. A tal fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorita' competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. L'autorita' competente si esprime nei successivi 150 giorni con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 8. Fino alla pronuncia dell'autorita' competente, il gestore continua l'attivita' sulla base della precedente autorizzazione ambientale integrata. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo di cui al comma 1 e' effettuato ogni 8 anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 4, il rinnovo di detta autorizzazione e' effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo. Il riesame e' effettuato dall'autorita' competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
tolto: a) l'inquinamento provocato dall'impianto e' tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite;
tolto: b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
tolto: c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attivita' richiede l'impiego di altre tecniche;
tolto: d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono. In caso di rinnovo o di riesame dell'autorizzazione, l'autorita' competente puo' consentire deroghe temporanee ai requisiti ivi fissati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, se un piano di ammodernamento da essa approvato assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto determina una riduzione dell'inquinamento.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;372~art7 · fonte del testo
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