L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede nella misura delle sue disponibilita':
- 1)all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni, atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;
- 2)all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;
- 3)ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;
- 4)ad ogni altro fine di mutualita', di previdenza o di assistenza in genere.
Testo vigente dal 3 maggio 1948
