L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale e provvede nella misura delle sue disponibilita':

  • 1)all'istituzione di case di riposo per pensionati, di convalescenziari, di colonie marine, montane e di altri luoghi di cura, allo sviluppo di istituzioni, atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali;
  • 2)all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali;
  • 3)ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale;
  • 4)ad ogni altro fine di mutualita', di previdenza o di assistenza in genere.

Testo vigente dal 3 maggio 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;361~art2 · fonte del testo