Il termine "materie prime per mangimi" sostituisce il termine "mangimi semplici" di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, al decreto legislativo 27 marzo 1997, n. 45, e successive modificazioni, e di cui alle disposizioni adottate in base ai citati atti normativi. Ai fini della commercializzazione puo' essere utilizzata la denominazione "materie prime per mangimi" o quella di "mangimi semplici".

Testo vigente dal 19 ottobre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-17;360~art1 · fonte del testo