1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono sostituite dalle seguenti:
- a)"mangime semplice" in luogo di "mangime semplice integrato";
- b)"mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto";
- c)"mangime complementare" in luogo di "mangi-me composto concentrato";
- d)"mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto integrato";
- e)"mangime complementare" in luogo di "nucleo";
- f)"mangime semplice medicato" in luogo di "mangime semplice integrato medicato";
- g)"mangime composto, completo o complementare medicato" in luogo di "mangime composto integrato medicato";
- h)"mangime complementare medicato" in luogo di "nucleo medicato";
- i)all'art. 5, commi primo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi composti o mangimi composti concentrati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati";
- I)all'art. 6, commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi contenenti integratori o integratori medicati".
Testo vigente dal 29 maggio 1988
