1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono sostituite dalle seguenti:

  • a)"mangime semplice" in luogo di "mangime semplice integrato";
  • b)"mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto";
  • c)"mangime complementare" in luogo di "mangi-me composto concentrato";
  • d)"mangime composto, completo o complementare" in luogo di "mangime composto integrato";
  • e)"mangime complementare" in luogo di "nucleo";
  • f)"mangime semplice medicato" in luogo di "mangime semplice integrato medicato";
  • g)"mangime composto, completo o complementare medicato" in luogo di "mangime composto integrato medicato";
  • h)"mangime complementare medicato" in luogo di "nucleo medicato";
  • i)all'art. 5, commi primo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi composti o mangimi composti concentrati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati";
  • I)all'art. 6, commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le parole: "mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati" sono sostituite dalle seguenti: "mangimi contenenti integratori o integratori medicati".

Testo vigente dal 29 maggio 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-03-31;152~art2 · fonte del testo