All'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, le parole da: "L'ufficio della Direzione generale" a: "di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi ed entro i termini previsti dal comma 1, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta avanzata dall'interessato,";
  • b)al comma 5 le parole: "nel comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "nel comma 4" e sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art42 · fonte del testo