All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.";
  • b)al comma 9 dopo le parole: "con proprio decreto" sono soppresse le seguenti: ", entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,";
  • c)al comma 10 le parole: "che verranno individuati" sono sostituite dalle seguenti: "individuati nel regolamento." e sono soppresse le parole: "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.";
  • d)al comma 14 le parole: "ottocentomila, raddoppiabili" sono sostituite dalle seguenti: "ottocentomila. Tale sanzione e' raddoppiabile"; dopo le parole: "dalle disposizioni vigenti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione" e le parole: "Da tale violazione" sono sostituite dalle seguenti: "Da tali violazioni".

Testo vigente dal 15 settembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-10;360~art36 · fonte del testo