La trasmissione all'estero e' disposta immediatamente dopo la decisione sulle misure cautelari, con l'indicazione del periodo di applicazione. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle misure cautelari, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, ove si da' attestazione del consenso dell'interessato e, quando e' richiesto, del consenso dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale dell'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e' preceduta dalla verifica del consenso di tale autorita'. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa alla autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta. Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.

Testo vigente dal 11 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36~art6 · fonte del testo