Autorita' competenti Le autorita' competenti per le finalita' di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle decisioni sulle misure cautelari e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresi', la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una decisione sulle misure cautelari.

Testo vigente dal 11 marzo 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;36~art3 · fonte del testo