Art. 6 — Regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 2 dicembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.
Abrogato dal 2 dicembre 2005
5 massime che riguardano l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 2 dicembre 2005.
Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, ha confermato (con l'art. 3, comma 2) l'abrogazione del presente articolo. Inoltre, il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che l'abrogazione si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-10-08;358~art6 · fonte del testo
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