Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1990 al 1 gennaio 1994. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Capogruppo e' la societa' finanziaria o l'ente creditizio, con sede in Italia, cui fa capo il controllo delle societa' e degli enti componenti il gruppo creditizio e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da un'altra societa' finanziaria, con sede in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2 del presente articolo. La societa' finanziaria e' considerata capogruppo quando, nell'insieme delle societa' e degli enti da essa controllati, abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quelli esercenti attivita' bancaria, finanziaria e strumentale. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria, la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza in conformita' delle disposizioni del presente titolo e il suo statuto e' soggetto all'approvazione della Banca d'Italia. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356~art25 · fonte del testo