Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni del presente decreto, esercitando poteri di ispezione e di accesso ed acquisendo la documentazione necessaria. I membri di un organismo di gestione collettiva, i titolari dei diritti, gli utilizzatori, gli organismi di gestione collettiva e le altre parti interessate segnalano, con modalita' telematica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni cui compete la vigilanza, attivita' o circostanze che costituiscono violazioni delle disposizioni del presente decreto. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni pubblica sul proprio sito l'elenco delle imprese che hanno comunicato l'inizio delle attivita' e che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Pubblica altresi' l'elenco dei soggetti che non risultano essere piu' in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo e, con le medesime modalita', ogni altra comunicazione di pertinenza.

Testo vigente dal 27 marzo 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35~art40 · fonte del testo