Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorita' giudiziaria italiana L'autorita' giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, puo' richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorita' giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste dall'articolo 12. ((In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.))

Testo vigente dal 6 gennaio 2024

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Che cosa è cambiato dal 6 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2016 al 6 gennaio 2024. 15 parole aggiunte.

… casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalita' previste dall'articolo 12. aggiunto: In tal caso, copia del certificato e' trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;35~art11 · fonte del testo