All'articolo 35 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "da comunicare ai terzi interessati" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.";
  • b)al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.";
  • c)al comma 4 le parole: "per ogni altro effetto di legge" sono sostituite dalle seguenti: "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e)".

Testo vigente dal 10 ottobre 1997

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-09-15;342~art4 · fonte del testo