All'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

  • a)al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile.";
  • b)al comma 2 le parole: "non e' revocabile" sono sostituite dalle seguenti: "e' trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno";
  • c)al terzo periodo del comma 4 le parole: "e relativi termini" sono sostituite dalle seguenti: "e relativi termini iniziali".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art20 · fonte del testo