Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1948 al 22 dicembre 2008. 150 parole tolte.
tolto: L'art. 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, modificato con legge 8 giugno 1893, n. 294, e' sostituito dal seguente: "La collaudazione dei lavori e' affidata dall'autorita' competente ad un funzionario di ruolo in attivita' di servizio ed a riposo del Ministero dei lavori pubblici provvisto di laurea in ingegneria o ad un funzionario di ruolo a riposo di altra Amministrazione dello Stato provvisto dello stesso titolo. In casi di notevole importanza la collaudazione e' affidata ad una Commissione che puo' essere composta di membri tecnici e amministrativi. La collaudazione dei lavori di manutenzione annuale o pluriennale puo' essere affidata anche, con le stesse norme di cui al comma precedente, a funzionari tecnici dei ruoli sopraddetti provvisti di diploma di geometra o di altro titolo equipollente. Le visite di collaudo saranno sempre fatte con l'intervento del direttore dei lavori, ed in contradittorio dell'impresa o del suo rappresentante".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;341~artunico · fonte del testo
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