Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 marzo 2006, n. 158.
Abrogato dal 13 maggio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 30 settembre 1999 al 13 maggio 2006. 104 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora l'analisi di un campione ufficiale riveli un trattamento illecito ovvero il superamento dei limiti massimi di residui che riguardi animali o prodotti di origine animale spediti verso un altro Stato membro, su richiesta dell'autorita' competente di tale Stato membro, il Ministero della sanita' dispone per l'applicazione all'azienda o allo stabilimento di origine o di provenienza delle misure previste all'articolo 21, comma 1, e agli articoli 22 e 23 nonche' per l'applicazione delle misure previste al capo V. Se i casi di cui al comma 1 riguardano animali o prodotti provenienti da un Paese terzo il Ministero della sanita' ne informa la Commissione europea.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 MARZO 2006, N. 158
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-08-04;336~art24 · fonte del testo
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