All'art. 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art41 · fonte del testo