L'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 114 (Approvazione di modelli). - 1. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono approvati:

  • a)i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
  • b)il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
  • c)i modelli relativi al bilancio pluriennale;
  • d)i modelli relativi al conto del tesoriere;
  • e)i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei parametri gestionali;
  • f)i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
  • g)i modelli relativi al conto del patrimonio;
  • h)i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili di cui all'art. 75. 2. Con regolamento da emanare, a norma dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 1996, e' approvato lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art40 · fonte del testo