L'art. 99 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 99 (Modalita' applicative della procedura di risanamento). - 1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art35 · fonte del testo