L'art. 86 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 86 (Poteri organizzatori dell'organo straordinario di liquidazione). - 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche. 2. Gli amministratori dell'ente locale dissestato ed il segretario sono tenuti a fornire, a richiesta dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il personale necessario. 3. L'organo straordinario di liquidazione ha ogni potere di organizzazione, nonche' di dotarsi, per le esigenze minime indispensabili, di attrezzature che, al termine dell'attivita' di risanamento, sono acquisite al patrimonio dell'ente locale.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art25 · fonte del testo