L'art. 57 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Art. 57 (Riscossione delle entrate patrimoniali ed assimilate, nonche' di contributi di spettanza dell'ente). - 1. In alternativa al tesoriere l'ente locale puo' affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali ed assimilate nonche' dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.".

Testo vigente dal 27 giugno 1996

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-06-11;336~art17 · fonte del testo